D.LGS 194/2008: CONTINUA LA SCIA POSITIVA DEI RICORSI ACCOLTI

In merito al ricorso al Dlgs. n.194/2008, che disciplina le modalità di rifinanziamento dei controlli sanitari ufficiali in attuazione del regolamento CE n. 882/2004, stabilendo il pagamento di una tariffa da parte delle ditte alimentari che effettuano  la vendita prevalentemente all’ingrosso, dopo il successo dello scorso anno a Firenze – si ricorda che la Commissione Tributaria aveva rigettato l’impugnazione proposta dalla USL, confermando quindi la sentenza di primo grado, favorevole ai contribuenti- ora, anche a Palermo, la Commissione Tributaria, ha reso ben quattro sentenze favorevoli ad altrettante imprese dal mercato locale.

In seguito al risultato di queste sentenze, l’Avvocato cassazionista e Docente di diritto tributario nell’Università dell’Aquila, Alessandro Dagnino, che dall’inizio segue molti ricorsi promossi da Fedagromercati, ha dichiarato: “ Queste decisioni si collocano nel solco di quella favorevole già emessa dalla CTR di Firenze. La Commissione tributaria provinciale di Palermo ha condiviso il principio secondo il quale le imprese che svolgono esclusivamente attività di commercio di prodotti ortofrutticoli sono soggettivamente esenti dalla tariffa sui controlli sanitari ufficiali”. Ed infatti, secondo la Commissione, “al pagamento dei contributi in questione sono soggetti soltanto gli stabilimenti operanti alla base della filiera agroalimentare e non anche le imprese che svolgono attività di commercio all’ingrosso”.

Continua Dagnino: “ La CTP ha accolto tutte le argomentazioni addotte dalle ricorrenti e ha, tra l’altro, osservato che “le tariffe previste dal D.lgs. 9 novembre 2008, n. 194 sono differenziate, a seconda della fascia produttiva, in relazione alla quantità di produzione, e, cioè, ad un concetto attinente più alle imprese di produzione che a quelle commerciali, per le quali più logico sarebbe stato richiamare il concetto di fatturato”.

Pertanto Fedagromercati consiglia alle imprese che hanno provveduto al pagamento delle tariffa di procedere con le istanze di rimborso, che possono essere presentate, per legge, nel termine di due anni dal pagamento, pena la perdita del diritto di chiedere la restituzione di quanto versato.

Sembra pertanto che la giurisprudenza, dopo alcune divergenti decisioni iniziali, si stia orientando nell’accogliere alcuni ricorsi promossi da Fedagromercati grazie al supporto dello studio dell’Avv. Dagnino, spingendo anche altre realtà, come Bologna, a fare ricorso per ottenere i rimborsi.

E la storia non finisce qui. Prova della direzione che è stata intrapresa e che si sta continuando a percorrere sono le ultime sentenze del 17 dicembre 2015 della Commissione Tributaria della Provincia di Palermo, che ha accolto i ricorsi delle imprese, disponendo per una sentenza anche la condanna delle spese del presente giudizio, liquidate per un complessivo di 1000 euro, a carico dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Palermo.

Per ogni altra informazione, lo studio dell’avv. Alessandro Dagnino, presente a Roma, Palermo e Milano, con il quale la federazione ha stipulato un’apposita convenzione, potrà fornire ogni dettaglio sulle iniziative da intraprendere. L’indirizzo di posta elettronica a cui potete contattare il Dott. Dagnino è studio@dagnino.it.

Per questo motivo invitiamo le imprese associate della federazione, coinvolte in situazioni simili, ad andare avanti con i ricorsi, facendo fronte comune fra le diverse realtà ed agendo secondo una logica di categoria contro una disposizione sfavorevole per le imprese grossiste, riconosciuta tale anche dalla legge.

Ufficio Stampa Fedagromercati

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I TEMPI SONO MATURI. E IL PASSAGGIO DALL'ORARIO NOTTURNO A QUELLO DIURNO E' INELUDIBILE PER VALORIZZARE LE AZIENDE CHE OPERANO ALL'INGROSSO , RESTITUENDO LORO QUELLA CENTRALITA' OGGI PERSA.

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