PER BASILICO ED ERBE AROMATICHE L’ALIQUOTA IVA SALE AL 5 PER CENTO

PER BASILICO ED ERBE AROMATICHE L’ALIQUOTA IVA SALE AL 5 PER CENTO

“Dal 23 luglio scatta l’aumento dell’aliquota Iva dal 4% al 5% sul basilico ed altre piante aromatiche. Lo prevede l’articolo 21 della legge 7 luglio 2016, n. 122 (legge europea 2015/2016), pubblicata sulla «Gazzetta Ufficiale» n. 158 dell’ 8 luglio 2016. La legge modifica le aliquote Iva di alcuni prodotti alimentari. Viene soppresso il numero 12 bis della tabella A, parte II, allegata al Dpr 633/72; i prodotti ivi previsti sono il basilico, rosmarino e salvia freschi destinati all’alimentazione i quali vengono inseriti al numero 1 bis della tabella A, parte II bis, per i quali è prevista la aliquota Iva del 5 per cento.

Questa nuova tabella è stata inserita dalla legge di stabilità 2016 e finora riguardava soltanto i servizi socio sanitari prestati dalle cooperative sociali. Contemporaneamente viene soppressa la voce n. 38 bis della Tabella A, parte III che prevedeva le piante allo stato vegetativo di basilico, rosmarino e salvia ed anche questi prodotti vengono inseriti nella tabella A, parte II bis con Iva 5%, mentre fino ad ora l’aliquota Iva era pari al 10 per cento. Infine viene inserito fra i prodotti con aliquota Iva al 5% anche l’origano in rametti o sgranato che sinora scontava l’Iva ordinaria del 22 per cento. Quindi per le consegne effettuate a luglio questi prodotti scontano due aliquote Iva: ad esempio per il basilico, rosmarino e salvia, rispetto alle consegne effettuate fino al 22 luglio, si applica l’Iva del 4% ovvero del 10% per le piante; invece per le consegne effettuate dal 23 luglio si applica la nuova aliquota Iva del 5 per cento.

Ovviamente in caso di fattura anticipata, anche per effetto di avvenuti pagamenti, si applica l’aliquota Iva vigente al momento della emissione della fattura. Per le cessioni di basilico, salvia e rosmarino, effettuate da imprenditori agricoli che adottano il regime speciale Iva di cui all’articolo 34 del Dpr 633/72, non cambia la percentuale di compensazione che rimane fissata al 4%; quindi applicando l’aliquota del 5% sulle cessioni, i produttori agricoli dovranno versare la differenza dell’Iva dell’1 per cento. I commercianti al minuto devono adeguare i registratori di cassa inserendo l’aliquota del 5 per cento.

Inoltre, l’articolo 22 della legge europea aumenta l’aliquota Iva dal 4% al 10% sui preparati per risotti. Si tratta di alcune preparazioni a base di riso, sottoposte a trattamenti ulteriori rispetto alla materia prima; siccome il riso in grani risulta in misura preponderante a quella degli altri ingredienti, l’agenzia delle Entrate con la risoluzione 72/2014 aveva interpretato che la aliquota Iva fosse quella del 4 per cento. Ora viene soppressa la voce doganale di riferimento (21.07.02) nella tabella A, parte II, voce n. 9 e quindi dal 23 luglio si applica l’aliquota Iva del 10% rientrando nella voce 80 della tabella parte III «preparazioni alimentari non nominate, né comprese altrove». L’articolo 23 delle legge europea introduce infine una modifica normativa in materia di imposte dirette per i consorzi agrari che sono considerati per legge cooperative a mutualità prevalente. Per questi soggetti l’accantonamento a riserva indivisibile degli utili netti, non soggetti ad Ires, è pari al 50%, inferiore a quello della generalità delle cooperative che invece è del 60 per cento”.

Da un articolo del Sole24ore

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I TEMPI SONO MATURI. E IL PASSAGGIO DALL'ORARIO NOTTURNO A QUELLO DIURNO E' INELUDIBILE PER VALORIZZARE LE AZIENDE CHE OPERANO ALL'INGROSSO , RESTITUENDO LORO QUELLA CENTRALITA' OGGI PERSA.

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